PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi fondamentali).

      1. Lo sport è attività di alto valore educativo e sociale e lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali assumono ogni iniziativa e adottano ogni provvedimento che ne promuova la pratica e la fruizione da parte di tutti i cittadini in condizioni di libero accesso e di sicura presenza alle manifestazioni sportive sia come partecipanti sia come spettatori.

Art. 2.
(Contenuto della delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 3, sentito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), uno o più decreti legislativi per la definizione di nuove norme aventi ad oggetto la disciplina del libero accesso alla pratica e alla fruizione di manifestazioni sportive con particolare riguardo alla sicurezza delle persone e al mantenimento dell'ordine pubblico.
      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere del CONI, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro due mesi dall'assegnazione degli schemi alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alle Camere per il parere definitivo, da rendere entro un mese.

 

Pag. 4


      3. I decreti legislativi disciplinano le materie di cui al comma 1 con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) garantire l'efficacia e l'immediata applicazione delle norme vigenti finalizzate ad assicurare la sicurezza nella partecipazione alle manifestazioni sportive e, in particolare, delle misure repressive e preventive tese ad allontanare dai luoghi in cui si tengono manifestazioni sportive soggetti la cui attività è finalizzata a creare condizioni di tensione e di pericolo alle persone e alle cose;

          b) nel quadro dei princìpi e criteri direttivi di cui alla lettera a), prevedere l'obbligo, anche fuori dei casi di flagranza del reato, dell'arresto di chi si è reso responsabile di condotte sanzionate ai sensi degli articoli 6 e seguenti della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, e per le quali la legislazione vigente prevede l'arresto come atto facoltativo;

          c) prevedere l'esclusione del giudizio di comparazione per le circostanze aggravanti ricorrenti nei reati commessi con violenza sulle persone o sulle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

          d) garantire la tutela della libertà di associazione a fini di pratica e di fruizione dello sport stabilendo che le associazioni sportive, senza finalità di lucro, non possano erogare contributi o aiuti in qualsiasi forma ad associazioni esterne e che i rapporti di affiliazione o similari siano improntati ad assoluta e inderogabile gratuità, prevedendo la radiazione delle società o delle associazioni sportive che non si attengono a tali disposizioni;

          e) perseguire la massima sicurezza strutturale degli impianti sportivi vietando ogni manifestazione che preveda la presenza di pubblico in impianti che non rispondono ai requisiti di sicurezza strutturale e funzionale fissati dalle leggi dello Stato o dalle amministrazioni competenti.

 

Pag. 5


Art. 3.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo riferisce al Parlamento, con apposita relazione, sullo stato di attuazione della normativa vigente nelle materie oggetto della presente legge nonché dei decreti legislativi emanati ai sensi della delega di cui all'articolo 1, eventualmente indicando ulteriori provvedimenti che si rendono necessari per garantire la massima sicurezza in occasione delle manifestazioni sportive.